Art. 4.
(Autorizzazione comunale).

      1. I soggetti che intendono svolgere le attività di cui all'articolo 2 presentano al comune ove ha sede l'immobile apposita domanda contenente la descrizione dettagliata dell'attività proposta, con l'indicazione degli edifici e delle aree da adibire al relativo uso, della capacità ricettiva e delle tariffe massime che intendono applicare nell'anno in corso.
      2. Nelle more dell'entrata in vigore delle specifiche norme regionali in materia, la domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da:

          a) copia di attestato, anche provvisorio, dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 3;

 

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          b) copia del libretto sanitario rilasciato alla persona o alle persone che esercitano l'attività;

          c) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;

          d) copia della concessione edilizia, nel caso in cui gli interventi previsti debbano essere effettuati prima dell'inizio dell'attività. In tale caso il parere di cui alla lettera c) non è richiesto ed è surrogato dalla dichiarazione di agibilità che è rilasciata successivamente e che deve essere trasmessa al comune prima dell'inizio dell'attività.